L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
(Articolo 76 della Costituzione)
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
(Articolo 76 della Costituzione)
(Articolo 1 della Costituzione)
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
(Articolo 30 della Costituzione)
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
(Articolo 7 della Costituzione)
L’organizzazione sindacale è libera.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
(Articolo 39 della Costituzione)
(Articolo 50 della Costituzione)
(Articolo 12 della Costituzione)
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
(Articolo 48 della Costituzione)
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
(Articolo 36 della Costituzione)
(Costituzione, articolo 67)